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Sez. 3, Ordinanza n. 2030 del 29/01/2010 (Rv. 611452 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Disciplina ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie relativa al diritto del mediatore alla provvigione.
Stato
decisa il 2010-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611452-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

La disposizione dell'art. 2704, cod. civ., che stabilisce l'inopponibilità' della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in tema di mediazione, aveva fatto decorrere il termine di prescrizione del diritto alla provvigione da due scritture private non aventi data certa, stipulate tra le parti messe in contatto dal mediatore, ritenendole idonee a comprovare l'avvenuta conclusione dell'affare, ed affermando che incombeva al mediatore l'onere di eccepire e provare che la data indicata nel documento non corrispondeva alla realtà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)