Sez. 4, Sentenza n. 4512 del 25/01/1985 Ud. (dep. 09/05/1985) Rv. 169125 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - VIZI DELLA NOTIFICA - OMESSA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - VIZI DELLA NOTIFICA - OMESSA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
Con espressione "omessa citazione dell'imputato", l'art. 185 cod. proc. pen. fa riferimento non solo ai casi in cui sia mancante il decreto di citazione, come tale, o lo stesso sia così gravemente viziato da doversi considerare mancante, ma anche a quelli in cui l'irregolarità riguarda non il decreto, ma la sua notificazione. La citazione, infatti, è un atto recettizio che, per produrre effetto, deve pervenire a conoscenza del suo destinatario e, di conseguenza, la sua omissione o la sua omessa notificazione pregiudicano irrimediabilmente l'esistenza stessa del rapporto processuale, nel senso che ne impediscono la regolare Costituzione. (Conf mass n 160837).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)