Sez. 3, Sentenza n. 6273 del 20/11/1982 (Rv. 423930 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA CAUSA IN ATTESA DELLA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE, RIMESSA AD ALTRO GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI LOCAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA CAUSA IN ATTESA DELLA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE, RIMESSA AD ALTRO GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI LOCAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il giudice, ritenuta la propria incompetenza a conoscere di una questione che reputi pregiudiziale, appartenente alla Competenza per materia di altro giudice, sospenda la causa pendente innanzi a sè, non è impugnabile dalla parte con il regolamento di Competenza sull'assunto che l'esame della questione devoluta ad esso giudice, consentendo la decisione sul merito, renderebbe frustranea la decisione di quella questione reputata pregiudiziale, in quanto trattasi di mera contestazione dell'ordine logico di trattazione adottato nella sentenza, in relazione alle pretese azionate dalle parti, senza che sia formulata alcuna doglianza in ordine alla Competenza. (nella specie, sospeso dal tribunale il giudizio di rilascio di un immobile urbano fino alla decisione, di Competenza del pretore, sull'esistenza di un contratto d'opera di cui, secondo l'assunto, il godimento dell'immobile costituiva parte del corrispettivo, il convenuto ricorrente assumeva che doveva essere esaminata la sua riconvenzionale di sussistenza di un contratto di locazione estraneo al rapporto di prestazione d'opera, impugnando con ricorso per regolamento di Competenza la sentenza del tribunale. La suprema Corte ha dichiarato inammissibile tale ricorso).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)