Sez. 2, Sentenza n. 3723 del 21/06/1985 (Rv. 441298 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DELLO STESSO GIUDICE RIPETITIVO E QUINDI SUCCESSIVO RISPETTO AD ALTRO PROVVEDIMENTO SULLA COMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DELLO STESSO GIUDICE RIPETITIVO E QUINDI SUCCESSIVO RISPETTO AD ALTRO PROVVEDIMENTO SULLA COMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Il regolamento necessario o facoltativo di Competenza (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) è esperibile quando una questione di Competenza sia stata decisa, anche solo implicitamente, con provvedimento avente natura di sentenza, a prescindere dalla Forma adottata e pertanto, è inammissibile quando venga proposto avverso un (successivo) provvedimento dello stesso giudice meramente ripetitivo, in ordine alla Competenza, di una pregressa pronuncia al riguardo. (nella specie, il pretore, aveva con un primo provvedimento rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio e nella prosecuzione del giudizio; aveva confermato con successivo provvedimento la propria Competenza territoriale. La suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di Competenza proposto contro questo secondo provvedimento). (V 4614/83, mass n 429488; (V 4403/83, mass n 429310; (V 6273/82, mass n 423930; (V 5605/82, mass n 423360; (V 1139/81, mass n 411700; (V 276/77, mass n 383805; (V 1087/76, mass n 379761; (V 171/76, mass n 378825).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)