Sez. L, Sentenza n. 2021 del 13/03/1990 (Rv. 465857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO A CONTRATTO COLLETTIVO NON DIRETTAMENTE APPLICABILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO A CONTRATTO COLLETTIVO NON DIRETTAMENTE APPLICABILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'adozione, quale parametro per la Determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 cost., di un contratto collettivo non direttamente applicabile al rapporto di lavoro in contestazione, ne importa un'applicazione limitata alla Determinazione della retribuzione-base e non si estende ad altri istituti contrattuali che (come le mensilità aggiuntive) hanno carattere retributivo ma trovano origine nella forza contrattuale delle parti collettive più che nel soddisfacimento delle esigenze del lavoratore tutelate dal progetto costituzionale, salvo che la valutazione di essi sia essenziale per l'adeguamento della retribuzione ai sensi della norma citata. (Conf 3581/87, mass n 452539, seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)