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Sez. 5, Sentenza n. 72 del 18/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119766 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - E FONTE DI PROVA - NECESSITA DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA ATTENDIBILITA ATTRAVERSO DATI OGGETTIVI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119766-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - E FONTE DI PROVA - NECESSITA DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA ATTENDIBILITA ATTRAVERSO DATI OGGETTIVI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE.*

Le dichiarazioni della persona offesa rese in giudizio, bene possono essere utilizzate come fonte di prova, quando il giudice abbia fornito la dimostrazione che esse siano degne di fede, mediante la indicazione degli elementi posti alla base della dimostrazione anzidetta, la quale implica un giudizio attinente alla valutazione della prova, che, quando sia sorretto da un ragionamento esente da vizi logici e giuridici, non e sindacabile in Cassazione. Per il principio del libero convincimento il giudice puo prendere in considerazione qualsiasi elemento di prova, legalmente acquisito al processo e, quindi, anche la testimonianza della persona offesa dal reato puo costituire fonte di prova, qualora sia l'unico elemento, sul quale egli fonda il suo giudizio, ovviamente dopo che abbia controllato rigorosamente la veridicita della testimonianza stessa attraverso la valutazione di tutte le sue caratteristiche ed in relazione ai dati oggettivi emergenti dal processo. (Conf 115901, 114567, anno 1970 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)