Sez. 1, Sentenza n. 896 del 09/10/1970 Ud. (dep. 11/12/1970) Rv. 115901 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE -VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - PERSONA OFFESA -DEPOSIZIONE DELLA SOLA PERSONA OFFESA - SUFFICIENZA.*
PROVA PENALE - IN GENERE -VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - PERSONA OFFESA -DEPOSIZIONE DELLA SOLA PERSONA OFFESA - SUFFICIENZA.*
Il giudice puo ben porre a base del proprio convincimento in ordine alle modalita del fatto anche la deposizione di un solo teste, non sussistendo in proposito alcuna limitazione nel nostro sistema penale che, in omaggio al principio del libero convincimento del giudice, riconosce come idonea fonte di prova anche la sola deposizione della persona offesa, se non ricorre alcuna circostanza che ne infirmi la credibilita. (V 112000, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)