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Sez. U, Sentenza n. 18658 del 09/06/2026 (Rv. 678857-05)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento di convalida o proroga del trattenimento - Natura cautelare - Sussistenza - Conseguenze - Ampiezza del sindacato della Corte di cassazione - Ne bis in idem - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678857-05

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Dalla natura cautelare del provvedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero discende, da un lato, sul piano dell'ampiezza del sindacato della Corte di cassazione in caso di impugnazione, che il relativo giudizio non ha ad oggetto un potere decisorio in senso proprio, ma una verifica della regolarità e della legittimità della misura, che si estende al potere amministrativo solo al fine di garantire che l'incisione della libertà personale avvenga nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali, e, dall'altro, che, non trovando applicazione il principio del ne bis in idem, è ammissibile l'istanza di riesame del trattenimento anche dopo un precedente rigetto di analoga istanza o in caso di mancata impugnazione del provvedimento di convalida o proroga o di rigetto dell'impugnazione se proposta.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legge 04/04/2002 num. 51 CORTE COST., Legge 07/06/2002 num. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)