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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24721 del 14/09/2021 (Rv. 662478 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Proroga del trattenimento dello straniero presso il CPR – Diritto al riesame del provvedimento – Sussistenza - Precedente rigetto di analoga istanza o mancata impugnazione della convalida o della proroga – Irrilevanza – Fondamento.
Stato
decisa il 2021-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662478-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione "self-executing"), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)