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Sez. 5, Sentenza n. 9203 del 18/04/2007 (Rv. 598181 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi al primo gennaio 2000 - Notificazione - Condizione di efficacia - Art. 74 della legge n. 342 del 2000 - Portata - Applicabilità a periodi d'imposta anteriori - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598181-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli "atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" la necessità della notificazione, ai sensi dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. L'ICI dovuta è, pertanto, correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo per tempo" dal competente ufficio erariale quando l'imposta sia dovuta per anni precedenti il primo gennaio 2000, atteso che, stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell'atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)