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Sez. 5, Sentenza n. 19640 del 11/09/2009 (Rv. 610034 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita anteriori al 1° gennaio 2000 - Efficacia - Condizioni - Pubblicazione ex art. 12, secondo comma, del r.d.l. n. 652 del 1939 - Necessità - Recepimento in atto impositivo del comune non divenuto definitivo - Efficacia retroattiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610034-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, implicitamente dispone da un lato che i medesimi atti, se adottati prima del 2000, sono sottoposti al regime di trasmissione della conoscenza fissato dall'art. 12, secondo comma, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 - per il quale la tabella, ove è indicata la rendita catastale per ciascuna unità immobiliare, è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di 30 giorni, pubblicizzato per manifesti, da parte del sindaco, con l'indicazione di modalità per l'esercizio del diritto di accesso per visione da parte del contribuente - e, dall'altro, che gli stessi, quando siano recepiti in un atto impositivo del comune non divenuto definitivo, sono efficaci retroattivamente fino all'epoca della verificazione del fatto influente sull'ammontare della rendita catastale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 12 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)