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Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 09/05/1989 Ud. (dep. 19/06/1989) Rv. 181589 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - POSSIBILITÀ - LIMITE: ESAME DELLE CENSURE ALLA PRECEDENTE DECISIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181589-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - POSSIBILITÀ - LIMITE: ESAME DELLE CENSURE ALLA PRECEDENTE DECISIONE.*

La motivazione della sentenza d'appello, pur integrandosi con quella di primo grado, non può risolversi in una sorta di "placet" del giudice superiore, perché il suo dovere argomentativo si differenzia in relazione all'oggetto del giudizio e si deve estendere alle osservazioni critiche dell'appellante. Ne deriva che la motivazione "per relationem" in tanto può ritenersi ammissibile in quanto sia arricchita dalla considerazione, ancorché concisa, della incompetenza o della inadeguatezza delle censure mosse alla decisione impugnata e non può esaurirsi nel semplice rinvio alle argomentazioni criticate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)