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Sez. 2, Sentenza n. 1173 del 01/03/2000 Cc. (dep. 05/07/2000) Rv. 216528 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Chiamata di correo - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216528-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In tema di sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, detto sindacato non pò né deve investire detta valutazione ma limitarsi alla correttezza formale del provvedimento impugnato e, quindi, al riscontro del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di verificarne l'attendibilità non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sè credibili le propalazioni accusatorie, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni, assolvendosi così al dettato normativo dell'art.192 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)