diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Ud. (dep. 16/02/2005) Rv. 231302 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Apprezzamento della chiamata di correo - Sindacato di legittimità - Contenuto - Limiti - Sindacato sul contenuto della prova - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231302-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)