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Sez. 1, Sentenza n. 8162 del 28/08/1997 (Rv. 507264 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Violazione delle norme della legge n. 1497 del 1939 sulla tutela delle bellezze naturali, per costruzione senza autorizzazione - Carattere permanente dell'illecito - Prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa - Decorrenza - Dalla data di cessazione della permanenza.
Stato
decisa il 1997-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507264-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

Con riguardo a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per un illecito a carattere permanente, quale la costruzione realizzata senza la autorizzazione prescritta dall'art. 7 della legge 19 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali, la prescrizione quinquennale del diritto di riscuotere le somme dovute, prevista dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza in applicazione della regola posta dall'art. 158 comma primo cod. pen..

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)