Sez. 3, Sentenza n. 8629 del 03/06/1985 Ud. (dep. 05/10/1985) Rv. 170580 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVA - NECESSITÀ ESCLUSA - FATTISPECIE - REGIONE TOSCANA - INOSSERVANZA DI STRUMENTO URBANISTICO.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVA - NECESSITÀ ESCLUSA - FATTISPECIE - REGIONE TOSCANA - INOSSERVANZA DI STRUMENTO URBANISTICO.*
L'attivazione di una cava per l'estrazione di sabbia e ghiaia, a cielo aperto, non comporta alcuna trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, perché consiste in una attività estrattiva che non riguarda l'edificabilità dei suoli e che non potrebbe essere assoggettata al contributo degli oneri ad essa relativi, perché tale contributo deve essere commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, non esistenti in tale ipotesi. (fattispecie in cui la suprema Corte ha ritenuto che la legge della regione Toscana del 30 aprile 1980, n. 36, che ha regolato l'ambiente territoriale ed ha imposto per la coltivazione di cave l'autorizzazione del sindaco, equivale a strumento urbanistico sicché si realizza, in difetto di autorizzazione, l'ipotesi di reato di cui all'art. 17 lett. A) legge 28 gennaio 1977, n. 10).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 30/04/1980 num. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)