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Sez. 3, Sentenza n. 8991 del 06/07/1988 Ud. (dep. 01/07/1989) Rv. 181680 - 01

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181680-01

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'apertura e la coltivazione di una cava non incide sul territorio come opera di edificazione, bensì come attività di sfruttamento estrattivo, dalla quale può derivare alterazione al bene urbanistico, la cui tutela, tuttavia, riguarda l'edificabilità dei suoli. Ne deriva che la concessione del sindaco è richiesta solo quando la trasformazione debba realizzarsi mediante opere edilizie. La materia "estrattiva" è quindi sottratta alle competenze dei comuni ed attribuita prima all'amministrazione centrale dello stato in forza del R.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e, successivamente, alle regioni con il d.P.R. 24 giugno 1977, n. 616. (Conf mass n 168959; (Conf mass n 168962; (Conf mass n 169666; (Conf mass n 170580).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., DPR 24/06/1977 num. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)