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Sez. 3, Ordinanza n. 3034 del 26/09/1997 Cc. (dep. 10/11/1997) Rv. 209369 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Giudice - Congrua motivazione in ordine alla determinazione della pena - Quantificazione dell'aumento per la continuazione - Obbligo di autonoma e specifica motivazione - Insussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209369-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice - nella specie la Corte d'appello - abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla natura dei reati, alla personalità dell'imputato e alle concesse attenuanti generiche, egli non ha l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)