Sez. 3, Ordinanza n. 3034 del 26/09/1997 Cc. (dep. 10/11/1997) Rv. 209369 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Giudice - Congrua motivazione in ordine alla determinazione della pena - Quantificazione dell'aumento per la continuazione - Obbligo di autonoma e specifica motivazione - Insussistenza - Ragione.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
Nel caso in cui il giudice - nella specie la Corte d'appello - abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla natura dei reati, alla personalità dell'imputato e alle concesse attenuanti generiche, egli non ha l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)