Sez. 4, Sentenza n. 28139 del 23/06/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264101 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Determinazione della pena - Motivazione - Quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione - Obbligo di autonoma e specifica motivazione - Necessità - Fattispecie.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
In tema di reato continuato, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge - pari al triplo della pena base - dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto correttamente assolto l'obbligo di motivazione nella giustificazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dell'aumento stabilito a titolo di continuazione in misura inferiore all'aumento medio previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)