Sez. 3 - , Ordinanza n. 16223 del 19/05/2022 (Rv. 664901 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA | Pista da sci alpino - Responsabilità del gestore - Ostacolo costituente pericolo “atipico” - Nozione - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo "atipico" sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa).
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Prov. 23/11/2010 num. 14 art. 12 com. 4, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 28/02/2021 num. 40 art. 2 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)