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Sez. 3, Sentenza n. 4018 del 19/02/2013 (Rv. 625429 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Attività sciistica - Danno subito da sciatore - Responsabilità del gestore delle piste - Condizioni - Distribuzione dell'onere della prova.
Stato
decisa il 2013-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625429-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 cod. civ., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. num. 2 art. 1227, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)