Sez. 2, Sentenza n. 711 del 05/03/1968 (Rv. 331940 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*
In tema di condominio, per innovazione in senso tecnico, come tale soggetta alla limitazione di cui allo art. 1120 cod. civ., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione che importa alterazione nella sua entita sostanziale o mutamento della sua destinazione originaria, di guisa che non possono considerarsi innovazioni nel senso suddetto quelle modificazioni che lasciano inalterata la consistenza e destinazione della cosa stessa, cosi da non turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei condomini.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)