Sez. 2, Sentenza n. 2192 del 20/06/1969 (Rv. 341524 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*
In tema di condominio, per innovazione in senso tecnico, come tale soggetta alla limitazione di cui all'art. 1120 cod.civ., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione che importi alterazione nella sua entita sostanziale o mutamento della sua destinazione originaria di guisa che non possono considerarsi innovazioni nel senso suddetto quelle modificazioni che lasciano inalterata la consistenza e la destinazione della cosa stessa, cosi da non turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei condomini. (Conf. 711-68, massima n. 331940 V. Anche 2132-69, massima n.341428 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)