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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20202 del 31/07/2018 (Rv. 650198 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Art. 38 disp. att. c.c. come modificato dagli artt. 3 e 4 della legge n. 219 del 2012 - Procedimento per la dichiarazione di decadenza o limitazione della potestà dei genitori promosso innanzi al tribunale dei minorenni - Successivo giudizio di separazione personale dei coniugi innanzi al tribunale ordinario - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650198-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)