Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2833 del 12/02/2015 (Rv. 634420 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Art. 38 disp. att. cod. civ. come modificato dagli artt. 3 e 4 della legge n. 219 del 2012 - Procedimento per la dichiarazione di decadenza o limitazione della potestà dei genitori promosso innanzi al tribunale dei minorenni - Successivo giudizio di separazione personale dei coniugi innanzi al tribunale ordinario - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 art. 8 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1, Legge 10/12/2012 num. 219 art. 4, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 24, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)