Sez. 3, Sentenza n. 185 del 13/01/1982 (Rv. 417876 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - COMPETENZA - CONTESTAZIONI - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - COMPETENZA - CONTESTAZIONI - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO.*
Il Presidente del tribunale chiamato a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 693 e 696 cod. proc. civ. è investito di potestas decidendi in ordine alla Competenza, ossia alla pertinenza di detta procedura a lui stesso o ad altro ufficio giudiziario, senza necessità, nell'ipotesi di contestazione al riguardo, di provocare una pronuncia del tribunale come organo collegiale. Ne consegue che il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale risolve una contestazione in ordine alla propria Competenza ha al riguardo contenuto sostanziale di sentenza e quindi è impugnabile con l'istanza di regolamento di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 693, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)