Sez. 3, Sentenza n. 308 del 14/01/1984 (Rv. 432579 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - COMPETENZA - CONTESTAZIONI - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - COMPETENZA - CONTESTAZIONI - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO.*
Il provvedimento con il quale il giudice, cui è chiesto un accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 696 cod. proc. civ., risolvendo una contestazione in ordine alla propria Competenza decida positivamente - con una pronuncia esplicita o implicita - ammettendo il mezzo richiesto, è impugnabile con il regolamento di Competenza, perché detto giudice non si limita a dare Disposizioni di carattere meramente ordinatorio ma emette riguardo alla Competenza un provvedimento di carattere decisorio e definitivo, senza che l'Esercizio di tale decisione contrasti con la natura urgente dell'accertamento richiesto, stante la facoltà del giudice di autorizzare il compimento degli Atti urgenti a norma dell'art. 48 cod. proc. civ.. (Conf 3792/82, mass n 421753; (Conf 0185/82, mass n 417876; (Conf 3091/77, mass n 386652; (Conf 4404/76, mass n 383121; (Conf 2173/76, mass n 380971; (contra 6870/82, mass n 424524; (contra 3217/77, mass n 386734; (contra 1214/75, mass n 374652; (contra 1007/75, mass n 374400).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)