Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 10/04/1979 (Rv. 398449 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - REQUISITI - MODIFICAZIONI DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE - REQUISITI - MODIFICAZIONI DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il giuramento decisorio deve essere deferito su capitoli separati, chiari e precisi, la formula deve essere univoca e non ambigua o perplessa, e le circostanze dedotte non devono presentarsi contraddittorie. Dal canto suo il giudice puo apportare alla formula le variazioni dirette ad eliminare incertezze o ambiguita, col solo invalicabile limite di non alterarne il contenuto sostanziale, aggiungendo, cioe, di sua iniziativa, fatti non compresi dal deferente nell'articolazione del giuramento. (V 1427/78, mass n 390802; (Conf 3598/68, mass n 336845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)