Sez. 3, Sentenza n. 3598 del 26/10/1968 (Rv. 336845 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE- DECISORIETA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA FORMULA DA PARTE DEL GIUDICE- AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE- DECISORIETA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA FORMULA DA PARTE DEL GIUDICE- AMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'apprezzamento del giudice di merito circa la decisorieta della formula del giuramento e incensurabile in Sede di legittimita, se risulti immune da errori. Al giudice non e inibito di apportare alla formula del giuramento decisorio varianti di mera Forma altera, invece, la natura e la funzione di prova legale di questo mezzo istruttorio ogni intervento giudiziale che incida sul contenuto, come quando si tenti di variare l'entita dei fatti controversi, specificati nella formula.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)