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Sez. 1, Sentenza n. 2094 del 05/08/1967 (Rv. 329210 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - ACQUISTO DI AZIONI CON INTESTAZIONE A UN TERZO D'ACCORDO CON QUESTO MA NON L'ALIENANTE - NEGOZIO FIDUCIARIO - SUSSISTENZA - AZIONE NEI CONFRONTI DEL FIDUCIARIO PER L'ESECUZIONE DEL PACTUM FIDUCIAE - NATURA PERSONALE - PRINCIPI REGOLATORI DELL'ONERE DELLA PROVA NELLA AZIONE DI RIVENDICAZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329210-01

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - ACQUISTO DI AZIONI CON INTESTAZIONE A UN TERZO D'ACCORDO CON QUESTO MA NON L'ALIENANTE - NEGOZIO FIDUCIARIO - SUSSISTENZA - AZIONE NEI CONFRONTI DEL FIDUCIARIO PER L'ESECUZIONE DEL PACTUM FIDUCIAE - NATURA PERSONALE - PRINCIPI REGOLATORI DELL'ONERE DELLA PROVA NELLA AZIONE DI RIVENDICAZIONE - INAPPLICABILITA.*

Ove l'acquisto di azioni di una societa commerciale venga operato da persona che, per ragioni fiscali e successorie, provochi l'intestazione dei titoli ad altri (nella specie, alla moglie), d'accordo con l'intestatario ma non pure con l'alienante, si e fuori del campo della simulazione o dell'interposizione fittizia, e si versa, invece, in un'ipotesi di pactum fiduciae, rapporto che non esclude gli effetti reali della vendita, ma soltanto li limita ed unicamente nei rapporti interni. Il negozio, invero, e caratterizzato dall'eccedenza del mezzo sullo scopo e le parti ne vogliano realmente gli effetti, anche se il fiduciario, nel conseguire effettivamente la titolarita del diritto sulle azioni e lo stato giuridico di socio, si impegna ad esercitare i poteri relativi in conformita dell'intesa. Pertanto, l'Azione spiegata nei soli confronti del fiduciario per ottenere l'esecuzione del patto col ritrasferimento e la consegna dei titoli ha natura personale, la quale esclude l'applicabilita dei principi che regolano l'Onere della prova nell'Azione di rivendicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)