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Sez. 1, Sentenza n. 7152 del 29/11/1983 (Rv. 431755 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI TITOLI AZIONARI - INTERPOSIZIONE REALE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - OBBLIGHI DEL FIDUCIARIO - COERCIBILITÀ - MEZZI - INTESTAZIONE FIDUCIARIA ATTUATA AL FINE DI SOTTRARRE IL FIDUCIANTE ALLA RESPONSABILITÀ EX ART. 2362 COD. CIV. - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431755-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI TITOLI AZIONARI - INTERPOSIZIONE REALE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - OBBLIGHI DEL FIDUCIARIO - COERCIBILITÀ - MEZZI - INTESTAZIONE FIDUCIARIA ATTUATA AL FINE DI SOTTRARRE IL FIDUCIANTE ALLA RESPONSABILITÀ EX ART. 2362 COD. CIV. - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Con l'intestazione fiduciaria di titoli azionari si realizza un fenomeno di interposizione reale, mediante il quale l'interposto acquista effettivamente la titolarità delle azioni, ma, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, di natura obbligatoria, è tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto con il fiduciante ed a retrocedere i titoli a quest'ultimo in seguito al verificarsi di una situazione determinante il venir meno della causa fiduciae, e siffatto Obbligo è coercibile non solo con l'ordinaria Azione risarcitoria, ma anche con l'Azione diretta all'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, assumendo in tal modo l'interponente una posizione di sostanziale effettiva disponibilità dei titoli fiduciariamente trasferiti o intestati all'interposto. Pertanto, se con l'intestazione fiduciaria si realizzi da parte del fiduciante la disponibilità dell'intero capitale azionario, e sia attuata al fine di sottrarre il medesimo alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sancita dall'art. 2362 cod. civ. a carico dell'unico azionista, si ha un contratto in frode alla legge, dotato di sufficiente funzionalità ed efficacia rispetto all'intento voluto dalle parti di eludere l'applicazione della norma imperativa dell'art. 2362 cod. civ., ed esso è, come tale, colpito da nullità ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., con la conseguente applicazione della norma fraudolentemente elusa. (nella specie, i giudici del merito, ritenuto che l'azionista di una società aveva ridotto la sua partecipazione sociale ad una misura infinitesimale, pur continuando a mantenere la titolarità delle azioni, a titolo meramente fiduciario, per assicurare all'altro socio, che disponeva sostanzialmente dell'intero capitale azionario, l'esenzione dalla responsabilità personale per le obbligazioni della società, avevano dichiarato nulla tale intestazione fiduciaria, perché in frode alla norma imperativa dell'art. 2362 cod. civ., con la conseguente affermazione di responsabilità del socio fiduciante verso un creditore sociale. La suprema Corte ha ritenuto corretta tale statuizione ed enunciato il principio di cui in massima). (V 4438/82, mass nn 422430 e 422431; (V 5143/82, mass n 423017; (V 6712/82, mass n 424348; (V 2159/80, mass n 405816; (V 156/75, mass n 373334; (V 435/71, mass n 350038; (V 2094/67, mass n 329210; (V 461/66, mass n 320953; (V 870/64, mass n 301242; (V 2035/62, mass n 253180; (V 874/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)