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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1441 del 01/02/2012 (Rv. 621551 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia ex d.l. n. 245 del 2002, convertito in legge n. 286 del 2002 - "Proroga" della sospensione disposta dal d.p.c.m. n. 3279 del 2003 - Irretroattività - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621551-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini processuali e sostanziali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia - perché colpite da calamità naturali - dal 29 ottobre 2002 sino al 31 marzo 2003 - disposta dal d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stata "prorogata sino al 30 giugno 2003" dall'art. 8 del d.p.c.m. 10 aprile 2003, n. 3279: tuttavia, secondo il disposto dell'art. 11 delle preleggi, tale norma non ha potuto disporre che per l'avvenire, essendo intervenuta quando le sospensioni predette erano già cessate, e, pertanto, l'effetto della stessa è stato quello di prevedere una nuova sospensione dei termini, il cui corso fosse eventualmente ripreso per effetto della cessazione della prima sospensione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST., Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)