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Sez. 2, Sentenza n. 4702 del 27/05/1997 (Rv. 504726 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Notifica della sentenza ad istanza della parte soccombente o della parte parzialmente vittoriosa - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504726-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza tacita ad una sentenza - la quale si verifica solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici di una pronuncia, ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione - non è ravvisabile quando la parte soccombente (totalmente o parzialmente) abbia fatto notificare la sentenza alla controparte. Tale comportamento non è infatti incompatibile con la volontà della stessa parte di impugnare (in tutto o in parte) tale sentenza, in quanto l'attività del notificante è diretta non allo scopo di manifestare alla controparte la volontà di accettazione della sentenza, bensì al diverso fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)