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Sez. 2, Sentenza n. 7672 del 06/09/1994 (Rv. 487844 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Notifica della sentenza ad istanza della parte soccombente o della parte parzialmente vittoriosa - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487844-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

Posto che l'art. 285 cod. proc. civ. legittima entrambe le parti del processo (e non solo quella vittoriosa) a notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, nessun significato di acquiescenza alla decisione può essere conferito al fatto che la sua notifica sia stata effettuata dalla parte soccombente, e tanto meno dalla parte parzialmente vittoriosa, atteso che essa non dimostra in modo univoco la rinunzia a conseguire il pieno accoglimento delle sue domande ed eccezioni, ma rivela solo l'intento di far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti dell'altra parte in relazione ai capi per cui la stessa è soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)