Sez. 2, Sentenza n. 1705 del 01/07/1966 (Rv. 323334 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE - POSSIBILITA DI TENER CONTO DELLE CURE CHIRURGICHE - ESCLUSIONE - RIVERSIBILITA DELLO STATO INVALIDANTE VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE AMMINISTRATIVA - ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO CUI L'ASSICURATO SI SIA VOLONTARIAMENTE E LIBERAMENTE SOTTOPOSTO - POSSIBILITA DI TENERNE CONTO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE - POSSIBILITA DI TENER CONTO DELLE CURE CHIRURGICHE - ESCLUSIONE - RIVERSIBILITA DELLO STATO INVALIDANTE VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE AMMINISTRATIVA - ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO CUI L'ASSICURATO SI SIA VOLONTARIAMENTE E LIBERAMENTE SOTTOPOSTO - POSSIBILITA DI TENERNE CONTO.*
In tema di invalidita pensionabile, il requisito della permanenza, intesa non come insanabilita assoluta della malattia, ma come obiettiva incertezza della sua durata e della possibilita di guarigione o di apprezzabile miglioramento, deve essere valutato alla stregua dei dettami della scienza medica e della esperienza, senza sconfinamenti aprioristici nel campo delle ipotesi astrattamente possibili e prevedibili.La irreversibilita dello stato morboso, in particolare, e ricollegata alla impossibilita di curare la malattia con appropriati mezzi clinici, sicche tutte le volte che sia possibile prevedere che, attraverso quelle cure, si avra un regresso della infermita e che l'assicurato potra cosi riacquistare la capacita minima di guadagno prevista dalla legge, non potra piu parlarsi di permanenza della invalidita. Tra i detti mezzi clinici, pero, non sono compresi gli interventi chirurgici, per il loro carattere di straordinarieta e di pericolosita ed in aderenza al precetto dell'art. 32 della Costituzione. Tuttavia nella indagine intesa a stabilire se ricorra o meno l'elemento della permanenza, il giudice puo anche tener conto di fatti obiettivi che si siano gia verificati in tempo successivo alla domanda amministrativa di pensione, e che si rivelino, da punto di vista medico legale, come indici sintomatici e scientificamente univoci della reversibilita dello stato morboso invalidante. Tra tali fatti devono essere compresi gli esiti dell'intervento operatorio cui l'assicurato si sia volontariamente e liberamente sottoposto in seguito al quale egli puo non risultare piu affetto da quella sintomatologia patologica denunciata e non versare piu in condizione di invalidita pensionabile.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)