Sez. L, Sentenza n. 3194 del 02/04/1987 (Rv. 452262 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - ESTREMI - ESITI POSITIVI DI UN INTERVENTO CHIRURGICO VOLONTARIAMENTE SUBITO DALL'ASSICURATO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - ESTREMI - ESITI POSITIVI DI UN INTERVENTO CHIRURGICO VOLONTARIAMENTE SUBITO DALL'ASSICURATO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di pensione d'Invalidità, nell'indagine intesa a stabilire se ricorra o meno l'elemento della permanenza - che non dev'essere confuso con quello di definitività ed immutabilità dello stato invalidante né con quello d'irreversibilità dell'infermità e che perciò non può essere incondizionatamente escluso per la possibilità di opportuno trattamento chirurgico - il giudice del merito deve tener conto anche dei positivi esiti di un intervento chirurgico cui l'assicurato si sia volontariamente sottoposto ed, in particolare, deve esaminare se il recupero della normale capacità di guadagno sia avvenuto secondo le normali e ordinarie previsioni della scienza medica ovvero sia stato invece conseguito come risultato di un atto operatorio tale, per la sua specialità e rischiosità, da lasciare integra, fino al suo compimento, la obiettiva incertezza sulla durata dello stato morboso e sulle possibilità di guarigione, dovendosi escludere, nella prima ipotesi, il requisito della permanenza, stante la certezza della reversibilità della malattia, e ritenerlo invece presente nell'altra ipotesi (con tutte le implicazioni ai fini del diritto alla pensione per il tempo intermedio). (V 562/86, mass n 444158; (V 3198/85, mass n 440878; (V 1198/85, mass n 439317; (V 5423/84, mass n 437120; (V 931/69, mass n 339329; (V 344/67, mass n 362214; (V 1705/66, mass n 323334).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)