Sez. 1, Sentenza n. 19352 del 04/10/2005 (Rv. 585179 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - Equa riparazione - Domanda proposta durante la pendenza del processo presupposto - Valutazione della ragionevole durata - Riferimento al solo periodo intercorso tra il promovimento del processo e la proposizione del ricorso per equa riparazione - Necessità - Prognosi sui successivi sviluppi del processo presupposto - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove la relativa domanda sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice dell'equa riparazione deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il promovimento del processo stesso e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo egli compiere una valutazione prognostica in ordine ai successivi sviluppi del giudizio di cui si tratta, i quali restano incerti, oltre che quanto all'esito, anche quanto ai tempi di svolgimento, tenuto conto anche della eventualità di future transazioni o di rinunce al diritto azionato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)