Sez. 1, Sentenza n. 8547 del 14/04/2011 (Rv. 617979 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - Equa riparazione - Domanda proposta durante la pendenza del processo presupposto - Valutazione della ragionevole durata - Riferimento al solo periodo intercorso tra il promovimento del processo e la proposizione del ricorso per equa riparazione - Necessità - Considerazione dell'ulteriore ritardo prevedibile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove la relativa domanda sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare altresì l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo; tale valutazione prognostica è infatti esclusa dalla lettera dell'art. 2 della legge cit., che si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e dunque certo, mentre a sua volta l'art. 4, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto, come nella specie avvenuto, delimita l'ambito del pregiudizio, anticipando la liquidazione per ogni violazione già integrata, e fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha negato che il danno futuro prospettato dalla parte fosse certo per la sola allegazione di un evento, l'udienza di precisazione delle conclusioni in un giudizio civile, pur fissata dal giudice, modificabile o revocabile a seguito di variazioni dell'"iter" processuale come un'anticipazione d'udienza, una transazione, una rinuncia agli atti o altre cause analoghe).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)