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Sez. L, Sentenza n. 1575 del 22/04/1975 (Rv. 375167 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO - SOCIETA DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE - PERSONALE ASSUNTO DOPO IL 1 LUGLIO 1920 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA EX LEGGE N 658 DEL 1967 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA NORMATIVA - ESCLUSIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE DA DATA ANTERIORE AL 1 LUGLIO 1967 - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375167-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO - SOCIETA DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE - PERSONALE ASSUNTO DOPO IL 1 LUGLIO 1920 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA EX LEGGE N 658 DEL 1967 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA NORMATIVA - ESCLUSIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE DA DATA ANTERIORE AL 1 LUGLIO 1967 - INSUSSISTENZA.*

L'art 74 della legge 27 luglio 1967 n 658 ha disposto, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante dipendente dalle societa di navigazione di preminente interesse nazionale, che si trovi ancora in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge (1 settembre 1967) e sia stato assunto dopo il 1 luglio 1920, l'iscrizione all'Assicurazione obbligatoria per invalidita, vecchiaia e superstiti con decorrenza 1 settembre 1967. L'efficacia retroattiva di tale norma - vale a dire la decorrenza della pensione di anzianita da una data anteriore al 1 settembre 1967 - e esclusa sia dalla retta interpretazione dell'art 11 disp prel cod civ, alla cui stregua la deroga al principio generale di irretroattivita della legge deve risultare dal significato letterale della norma che si pretende retroattiva, sia perche la decorrenza della pensione di anzianita anteriore alla detta data produrrebbe il cumulo di questa col trattamento di servizio frattanto corrisposto, cumulo esplicitamente escluso dall'art 65, primo comma, lettera a, della legge n 658 del 1967. (V 1905/73, mass n 364962; 4017/68, mass n 337616).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1967 num. 658 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)