Sez. 3, Sentenza n. 6572 del 18/12/1979 (Rv. 403321 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 10 DELLA LEGGE N 1138 DEL 1970 - IRRETROATTIVITA.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 10 DELLA LEGGE N 1138 DEL 1970 - IRRETROATTIVITA.*
Costituisce principio fondamentale dell'ordinamento vigente il divieto di retroattivita della legge, che, pero, ad eccezione delle norme penali, in cui ha natura di precetto costituzionale, rappresenta soltanto una direttiva rivolta al legislatore, il quale puo derogarsi, ma, dato il carattere eccezionale di tale deroga, la volonta del legislatore, intesa ad attuarla, deve essere dallo stesso esplicitamente manifestato o puo essere ricavata dallo interprete solo se il significato letterale della norma sia incompatibile con la normale destinazione della legge di disporre, ai sensi dell'art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, soltanto per l'avvenire. Pertanto, l'art 10 della legge 18 dicembre 1970 n 1138, recante nuove norme in materia di enfiteusi, non ha natura di norma retroattiva, non ricorrendo nella stessa ne l'una ne l'altra di queste condizioni, ma deve essere applicata secondo le regole sull'efficacia della legge nel tempo. (V 3111/79, mass n 399466; (V 1575/75, mass n 375167).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1138 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)