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Sez. 2, Sentenza n. 2675 del 08/10/1963 (Rv. 264126 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GRAVITA DELLA TRASGRESSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264126-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GRAVITA DELLA TRASGRESSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento del giudice di merito, condotto sulla valutazione delle risultanze delle prove e relativo alla gravita dell'infrazione, che dia luogo alla risoluzione in tronco del rapporto di lavoro, involge una valutazione di elementi di fatto e non e, per conseguenza censurabile in Cassazione. (Conf 2757'61' V 3100'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)