Sez. 2, Sentenza n. 2675 del 08/10/1963 (Rv. 264126 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GRAVITA DELLA TRASGRESSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GRAVITA DELLA TRASGRESSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice di merito, condotto sulla valutazione delle risultanze delle prove e relativo alla gravita dell'infrazione, che dia luogo alla risoluzione in tronco del rapporto di lavoro, involge una valutazione di elementi di fatto e non e, per conseguenza censurabile in Cassazione. (Conf 2757'61' V 3100'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)