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Sez. 1, Sentenza n. 6635 del 04/03/1987 Ud. (dep. 22/05/1987) Rv. 176048 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSA DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - APPLICABILITÀ DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1987-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176048-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSA DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - APPLICABILITÀ DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN..*

Nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena il giudice può utilizzare la posizione di incriminato di altri reati del soggetto che lo richiede, in quanto tale posizione non contrasta con la presunzione di innocenza dello stesso fino alla condanna definitiva e con tale utilizzazione viene dato rilievo soltanto a detta qualità che, rappresentando un precedente di carattere giudiziario, realizza il presupposto per il legittimo diniego, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., del beneficio richiesto. (V mass n 162937; (V mass n 149248).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)