Sez. 6, Sentenza n. 9659 del 03/02/2015 Ud. (dep. 05/03/2015) Rv. 262500 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Richiesta di rinvio a giudizio - Omessa enunciazione della condotta tipica del reato - Nullità assoluta per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale - Sussistenza - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, emessa nell'ambito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti storici rispetto ai quali era stata promossa l'azione penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)