Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014 (Rv. 632675 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Spese comunali fuori bilancio - Rapporto obbligatorio fra privato ed amministratore o funzionario - Presupposti - Esecuzione di fatto del rapporto consentita dall'amministratore o dal funzionario - Nozione di "consentire".
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, comma 4, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), che stabilisce 1'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)