Sez. 1, Sentenza n. 24478 del 30/10/2013 (Rv. 628196 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Ente locale - Incarico di prestazione professionale - Requisiti dell'impegno di spesa ex art. 23 d.l. n. 66 del 1989 (conv. in legge n. 144 del 1989) - Violazione - Rapporto diretto con il professionista - Conseguenze - Esperibilità dell'azione ex art. 2041 cod. civ. verso l'ente - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 23, terzo comma, del d.l. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario, onde il professionista non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 cod. civ.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)