Sez. 1, Sentenza n. 11073 del 04/07/1985 Ud. (dep. 22/11/1985) Rv. 171167 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONCESSIONE - PRECEDENTE CONCESSIONE IN PRESENZA DI DUE CONDANNE - UNA DELLE CONDANNE ATTINENTI A REATO DEPENALIZZATO - POSSIBILITÀ DI UNA NUOVA CONCESSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONCESSIONE - PRECEDENTE CONCESSIONE IN PRESENZA DI DUE CONDANNE - UNA DELLE CONDANNE ATTINENTI A REATO DEPENALIZZATO - POSSIBILITÀ DI UNA NUOVA CONCESSIONE.*
Il divieto di una nuova concessione della sospensione condizionale della pena per colui che ne abbia già usufruito due volte, entro i limiti globali stabiliti dall'art. 163 cod. pen., non opera qualora uno dei due precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)