Sez. 2, Sentenza n. 6477 del 07/02/1989 Ud. (dep. 28/04/1989) Rv. 181183 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI UNA NUOVA CONCESSIONE PER COLUI CHE NE ABBIA GIÀ USUFRUITO DUE VOLTE PER CONDANNE DI CUI UNA ATTINENTE A REATO DEPENALIZZATO - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI UNA NUOVA CONCESSIONE PER COLUI CHE NE ABBIA GIÀ USUFRUITO DUE VOLTE PER CONDANNE DI CUI UNA ATTINENTE A REATO DEPENALIZZATO - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Il divieto di una nuova concessione della sospensione condizionale della pena per colui che ne abbia già usufruito due volte, entro i limiti globali stabiliti dall'art. 163 cod. pen., non opera qualora uno dei due precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione. (Conf mass n 171167; (contra mass n 170047).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)