Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 08/07/2025 (Rv. 674914-02)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE | Elettorato passivo - Sindaco rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso - Svolgimento di nuovo incarico dopo l’accertamento definitivo in sede civile della sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE
In tema di elettorato passivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, il sindaco rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, e al momento delle votazioni non ancora dichiarato in via definitiva incandidabile ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non può continuare a svolgere l'incarico una volta che sia stata definitivamente accertata, in sede civile, la sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento del consiglio comunale.
Decreto Legisl. 10/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)