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Sez. 1, Sentenza n. 18696 del 22/09/2015 (Rv. 636709 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Incandidabilità - Efficacia del provvedimento - Dalla data di sua definitività - Individuazione dei turni elettorali e della tipologia di elezioni.
Stato
decisa il 2015-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636709-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La misura interdittiva dell'incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali, il cui consiglio sia stato sciolto per l'esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno, ad esso successivo, di ognuna delle tornate elettorali indicate dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)