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Sez. 2, Sentenza n. 2000 del 07/06/1969 (Rv. 341228 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341228-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA.*

Il giudizio circa la opportunita di disporre il giuramento suppletorio ad integrazione degli elementi probatori gia acquisiti, e rimesso al discrezionale criterio del giudice di merito, il quale non solo stabilisce, con insindacabile giudizio, se ricorrono le condizioni previste dall'art.2736, n.2 cod.civ., ma e addirittura libero di ammettere o meno il giuramento suppletorio, senza essere tenuto ad esporre le ragioni del proprio convincimento, anche se vi sia stata domanda delle parti. (V.739-69, massima n.339033 459-69, massima n.338545 3539-68, massima n.336711 3343-68, massima n.336356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)